Statuto
PARTE I
QUALIFICA ENTE DEL TERZO SETTORE
Art.1 – Acquisizione di qualifica di Ente del Terzo Settore
L’organizzazione di volontariato “Mister Sorriso”, costituita come organizzazione di volontariato ONLUS di diritto ai sensi e per gli effetti del D. lgs 460/1997 ed in conformità alla legge n.266/1991 in data 28 luglio 2011, è qualificata come Ente del Terzo Settore “Mister Sorriso ODV- ETS” – denominata anche Mister Sorriso – Volontari della Gioia ODV – ETS, di seguito e per brevità, “Associazione” in conformità al dettato dell’art. 32 del D. Lgs. 117/2017.
L’Organizzazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Art. 2 – Durata e sede legale
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e ha la sede legale in Via Carlo Cacace, 290 in Taranto.
In caso di trasferimento in una nuova sede nell’ambito dello stesso comune, lo stesso potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto dall’Assemblea con delibera di modifica dello statuto.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale svolte in forma di azione volontaria in favore di terzi presenti in quei luoghi dove sussiste dolore, sconforto, sofferenza, solitudine ed emarginazione donando sorrisi, gioie, conforti, allegria e offrendo la propria disponibilità all’ascolto dell’individuo.
In particolare, l’Associazione promuove la cultura e l’educazione al buon umore, la solidarietà, la pace, l’amicizia, il rispetto dei malati, degli anziani, dei minori, dei soggetti fragili e diversamente abili, senza discriminazione di sesso, etnia, religione e credo politico e, attraverso la presa di coscienza delle problematiche sociali esistenti in tali luoghi, favorisce lo sviluppo di nuovi e più consapevoli comportamenti e stili di vita, aspetti chiave dell’inclusione sociale.
Art. 4 – Attività
L’Associazione esercita in via principale le seguenti attività, in conformità all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente documento;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
In particolare, persegue i seguenti :
- riportare l’allegria, il sorriso, la gioia e la speranza nel cuore di coloro che si trovano negli ospedali, nelle case di cura, nelle comunità per disabili, nelle case-famiglia, nei centri di accoglienza, negli istituti per l’infanzia (ex orfanotrofi), nelle carceri, nei luoghi colpiti da catastrofe naturali e nelle missioni nel mondo;
- garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica e morale;
- soddisfare il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l’ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- promuovere relazioni di empatie con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie;
- sostenere i bambini ad affrontare situazioni di dolore, di paura e di ansia attraverso tecniche di musicoterapia e di umorismo;
- supportare i genitori a ritrovare il coraggio di sostenere i loro figli nel cammino di guarigione;
- supportare i familiari a ritrovare il coraggio di sostenere i loro cari nel cammino di guarigione;
- garantire percorsi di formazione e di informazione ai propri associati finalizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;
- favorire momenti di condivisione con altre realtà associative atte a garantire il confronto e lo scambio di esperienze;
- attuare progetti di ricerca, di studio e di formazione in materia di gioia, di allegria, di buon umore e di inclusione sociale su scala nazionale ed internazionale;
- svolgere le attività del presente articolo anche con l’utilizzo di tecniche di clown-therapy;
- promuovere ed attuare collaborazioni con enti pubblici e privati;
- promuovere ed attuare percorsi formativi ed informativi rivolti al personale medico e paramedico delle strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere;
- promuovere la realizzazione di un osservatorio del volontariato nell’ambito delle attività previste dal presente statuto;
- promuovere attività (editoriali, conferenze, convegni, incontri formativi, dibattiti, mostre, ecc.) di promozione e diffusione della cultura del buon umore, della gioia e di inclusione sociale;
- promuovere alla diffusione della cultura del buon umore, della gioia e dell’inclusione sociale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- supportare e collaborare con gli enti di protezione civile locali/regionali/nazionali nelle situazioni di emergenza e di calamità naturali;
- promuovere iniziative di riqualificazione di aree urbane e sub-urbane degradate con finalità di tipo sociale ed ambientale.
Sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali.
Art. 5 – Anno sociale
L’anno sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).
PARTE II
I SOCI
Art. 6 – Definizione
Il socio è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Art. 7 – Requisiti ed ammissione dei soci
Possono richiedere l’adesione tutti coloro i quali abbiano compiuto, all’atto della richiesta, la maggiore età, senza distinzione o discriminazione alcuna da parte dell’Associazione di sesso, orientamento sessuale, razza, etnia, nazionalità, lingua, religione, cultura o stato sociale.
L’aderente per essere ammesso accetta di condividere le finalità e gli obiettivi del presente Statuto, il codice deontologico e agli eventuali regolamenti interni approvati.
Art. 8 – Presentazione della richiesta di ammissione
Le modalità di presentazione delle richieste di ammissione all’Associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo a cui è demandato il compito di deliberare sulla loro ammissione.
Se la richiesta, a seguito di valutazione, ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione, nelle modalità individuate dal Consiglio Direttivo, contenente le informazioni per la partecipazione al percorso formativo obbligatorio valido per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto e le indicazioni relative al versamento della quota sociale annuale nella misura e nelle modalità stabilite.
Se la domanda ha esito negativo, il richiedente riceve comunicazione motivata.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle motivazioni del diniego, il richiedente può presentare ricorso scritto all’assemblea dei soci che si esprimeranno nel termine massimo dei successivi novanta giorni, comunicando ad esito la decisione all’istante.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Art.9 – Categorie di soci
I soci saranno classificati in:
- soci fondatori: tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione e che con l’attività svolta a favore della stessa, contribuiscono al suo consolidamento ed alla sua realizzazione;
- soci ordinari: tutti coloro che partecipano, intervengono e votano alle Assemblee;
- soci onorari: tutti coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Tutte le categorie di soci godono all’interno dell’Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli associati raggiungono la qualifica di socio (ad esclusione dei fondatori e degli onorari) alla conclusione del percorso formativo di base e alla conseguente prima partecipazione di qualsivoglia attività all’interno dell’Associazione.
Art. 10 – Diritti dei soci
Ogni associato ha diritto di:
- essere puntualmente informato sulle attività dell’Associazione;
- presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- consultare i libri sociali e finanziari;
- ricevere la tessera associativa.
Art. 11 – Doveri dei soci
Ogni associato ha dovere di:
- partecipare attivamente alla vita sociale;
- attenersi allo Statuto, al rispetto del codice deontologico e agli eventuali regolamenti interni adottati;
- rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
- non compiere atti contrari alle finalità associative;
- non compiere atti lesivi degli interessi dell’Associazione;
- versare la quota associativa annuale;
- non trasferire la propria quota a terzi.
Art. 12 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Qualora il socio contravvenga ai doveri stabiliti al precedente art. 11, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa consultazione dell’Assemblea dei Soci.
Inoltre, la qualifica di socio viene meno in caso di decesso e per mancato versamento, anche parziale, della quota associativa.
Art. 13 – Quota associativa
La quota associativa è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile.
In caso di mancata deliberazione di un nuovo importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l’importo relativo all’anno precedente.
Art. 14 – Durata del rapporto associativo
L’Associazione instaura il rapporto associativo dal momento in cui il socio è inserito nel libro dei soci fino alla sua decadenza per:
- dimissioni volontarie;
- impossibilità a svolgere l’attività previste dal presente Statuto;
- mancato versamento della quota annuale;
- assunzione di comportamenti in violazione con il presente Statuto, con il codice deontologico e con l’eventuale regolamento interno;
- ricoprire incarichi di tipo politico;
- procedimenti penali in corso di giudizio.
È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 15 – Gratuità del rapporto associativo
La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per attività conformi a quelle definite dal presente Statuto in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell’Associazione entro i limiti e condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo. Qualora l’Associazione non preveda tali limiti e condizioni si rimanda alla normativa di riferimento, se prevista.
Il rimborso spese è, altresì, riconosciuto a soggetti esterni all’Associazione dalla stessa incaricata per lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 16 – Protezione dei dati personali
L’Associazione garantisce ai soci la protezione dei dati personali di cui sia in possesso ai sensi della normativa vigente in materia per tutte le finalità e il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
PARTE III
ORGANI SOCIALI
Art. 17 – Elenco degli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l’Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.
TITOLO I
Assemblea dei soci
Art. 18 – Definizione
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i soci aventi diritto di partecipazione, intervento e votazione e può essere ordinaria e straordinaria.
Art. 19 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno.
È prerogativa dell’Assemblea ordinaria:
- deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e, contestualmente, il Presidente;
- nominare e revocare l’Organo di controllo (se previsto);
- nominare e revocare il Revisore legale dei conti (se previsto);
- approvare la relazione annuale delle attività, il rendiconto economico (il bilancio consuntivo dell’anno precedente);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci più uno. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 20 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
È prerogativa dell’Assemblea straordinaria:
a) ogni prerogativa dell’Assemblea ordinaria;
b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno;
c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21 – Presidenza
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell’Assemblea.
Art. 22 – Verbalizzazione
Le Assemblee sono verbalizzate dal Segretario dell’Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell’Assemblea.
I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell’Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano, inoltre, i documenti approvati dall’Assemblea.
Art. 23 – Diritto di voto
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci aventi diritto di partecipazione, intervento e votazione, ciascuno con un singolo voto.
Ogni socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio, inoltre, può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
Art. 24 – Convocazioni
L’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, è affisso nella sede sociale ed inviato ad ogni singolo socio nelle modalità di comunicazione previste dal Consiglio direttivo.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
TITOLO II
Consiglio Direttivo
Art. 25 – Definizione
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto in numero dispari di soci variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove, nominati consiglieri.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.
Art. 26 – Durata
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e ciascun componente può essere rieletto.
In caso di dimissioni di un solo dei consigliere eletti, l’intero Consiglio decade. A taluna circostanza l’Assemblea dei soci è convocata d’urgenza dai componenti rimasti al fine di poter indire l’elezione dei nuovi componenti.
Art. 27 – Prerogative
È prerogativa del Consiglio Direttivo:
- pianificare e organizzare le attività dell’Associazione;
- delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;
- ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;
- ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- individuare le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria;
- approvare l’importo della quota sociale annua;
- esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;
- deliberare le eventuali esclusioni;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- conferire procure generali e speciali;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 28 – Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
L’avviso di convocazione è inviato nelle modalità previste ad ogni singolo consigliere, ad ogni singolo socio e a ogni altro invitato, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 29 – Validità delle deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri più uno. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.
Art. 30 – Presidenza
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.
Art. 31 – Verbalizzazione
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell’Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione.
I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
TITOLO III
Presidente
Art. 32 – Definizione
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dai suoi componenti, nominati consiglieri.
Il Presidente:
- ha il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire gli incassi e accettare le donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da enti, da istituzioni e da soggetti privati;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle procedure civili e penali in cui l’Associazione è coinvolta di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa di competenza;
- convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 33 – Durata
Il Presidente rimane in carica contestualmente al Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Vicepresidente
Art. 34 – Definizione
Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.
Di fronte ai soci, a terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vicepresidente è delegato alla firma degli atti qualora il Presidente risulti assente per impedimento, previa delibera di conferimento del Consiglio Direttivo.
Art. 35 – Elezione
Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.
TITOLO V
Segretario
Art. 36 – Definizione
Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali.
Art. 37- Elezione
Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento. La sostituzione può essere fatta anche esternamente al Consiglio Direttivo, purché sia socio dell’Associazione.
TITOLO VI
Tesoriere
Art. 38 – Definizione
Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell’amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell’Associazione.
Art. 39 – Elezione
Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento. La figura di Tesoriere può coincidere con uno dei componenti del Consiglio Direttivo già nominato per ricoprire altre figure presenti all’interno del Consiglio stesso.
TITOLO VII
Organi di controllo
Art. 40 – Definizione
L’Organo di controllo dell’Associazione è istituito qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
I componenti dell’Organo di controllo sono individuati tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Art. 41 – Compiti
È compito dell’Organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo;
- procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo esercita, inoltre, le funzioni di revisore legale dei conti quando, per due anni consecutivi, si verifica il superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO VIII
Il Revisore legale dei conti
Art. 42 – Definizione
Nel caso in cui l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Assemblea dei soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti.
Art. 43 – Elezione
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
PARTE IV
LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, ENTRATE, BILANCIO
Art. 44 – Libri sociali
L’Associazione predispone e mantiene:
- il libro dei soci;
- il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- il libro dei bilanci;
- il registro dei soci e delle attività nell’Associazione.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo, nelle modalità di comunicazione previste, a un componente del Consiglio Direttivo.
Art. 45 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità associative. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio sociale è quello costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 46 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di Assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 47 – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- quote associative dei soci;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Tutte le entrate devono avvenire attraverso strumenti atti a garantire la loro tracciabilità.
Art. 48 – Forma del Bilancio
Il Tesoriere redige, in caso di entrate inferiori a € 220.000 annui, il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l’indicazione dei proventi e degli oneri.
Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:
- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri;
- relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo, se presente.
Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il periodo di riferimento coincide con l’anno associativo di cui all’art. 5 del presente Statuto.
Art. 49 – Approvazione del bilancio
Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Art. 50 – Obblighi di pubblicità e trasparenza
Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di entrate superiori a € 100.000 annui, il Tesoriere o il Presidente pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell’Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.
In caso di entrate superiori ad 1 milione di € annui, il Tesoriere o il Presidente pubblicano il bilancio nel sito internet dell’Associazione.
Il Tesoriere o il Presidente rendono pubbliche per i soci le informazioni relative ai contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, anche nei casi in cui tali somme abbiano natura di corrispettivo, o comunque di vantaggio come nel caso di risorse strumentali concesse ad esempio in rapporto di comodato.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti, nonché le disposizioni di riferimento settoriale.